Nuovo DPR 146-18 Fgas, cosa cambia per l’utente finale?

Come al solito, esce una nuova legge e si crea il panico tra gli addetti del settore.

Tutte le persone coinvolte si informano e puntualmente online escono vademecum, guide e informazioni tecniche per decifrare il “burocratese” della nuova legge.

Ma c’è sempre un problema…tutte le guide e le informazioni aggiuntive usano un linguaggio tecnico che all’utente finale risulta comunque molto complicato comprendere.

Quindi oggi vogliamo scrivere un approfondimento alla nuova legge sugli F-gas, il D.P.R. 146/18, ma con lo scopo di rendere tutto facilmente comprensibile anche a chi di gas, refrigeranti e impianti non ne sa nulla!

Una guida “pane e salame” per l’utente finale!

Partiamo subito con delle premesse per chiarire alcuni punti importanti, per poi mettere in evidenza le differenze che ci saranno per l’utente finale a seguito di questo cambio normativo.

Il nuovo DPR 146/18 entrato in vigore il 24 Gennaio 2019 è andato a sostituire il DPR 43/12 che per circa sette anni ha dettato le linee-guida per la manutenzione degli impianti di condizionamento contenenti gas refrigeranti.

N.B. Per la precisione entrambi i DPR parlano anche di altre tipologie di impianti, apparecchiature e obblighi di certificazione, ma a noi piace non complicare le cose, il nostro focus sarà sugli impianti di climatizzazione visti dal lato dell’utente.

Questa legge obbliga chi possiede un impianto di climatizzazione con un X quantitativo di gas refrigerante al suo interno a controllare periodicamente l’impianto per evitare perdite di refrigerante in ambiente.

Questo perché tutti i gas refrigeranti, chi più chi meno, INQUINANO l’ambiente aumentando l’effetto serra!

Queste verifiche periodiche devono essere effettuate da personale abilitato, che a seguito di un esame teorico e pratico viene certificato e iscritto sul sito www.fgas.it/ricercasezc

Chiariti questi aspetti generali, vediamo nello specifico cosa cambia di importante per l’utilizzatore finale dal vecchio DPR al nuovo.

I cambiamenti importanti sono 2:

  1. Periodicità dei controlli da effettuare e metodo di misura
  2. Tenuta dei registri di apparecchiatura e nuova banca dati

Il vecchio DPR stabiliva che gli impianti di climatizzazione dovevano essere controllati in base alla carica di refrigerante contenuta al loro interno.

Indipendentemente dalla tipologia di gas refrigerante contenuto.

A partire da 3 Kg di gas contenuti all’interno dell’impianto i controlli potevano essere annuali, semestrali o trimestrali.

TABELLA CONTROLLI – VECCHIO DPR 43/12

periodicita controllo fgas con kg

Il nuovo DPR 146/18 cambia il metro di misura per effettuare i controlli e invece di prendere solo in considerazione il QUANTITATIVO di gas refrigerante tiene in considerazione anche la TIPOLOGIA secondo il parametro del GWP di ogni gas refrigerante.

Il GWP è un parametro tecnico che (in maniera semplificata) indica quanto un refrigerante è dannoso se disperso in ambiente. Più è alto il numero più il gas INQUINA!

Di conseguenza il legislatore ha voluto stabilire che chi possiede un impianto più inquinante deve effettuare dei controlli più frequenti proprio per scongiurare il rischio di perdite e inquinamento.

Il metro di misura sono le Tonnellate equivalenti di CO2 calcolate secondo il GWP di ogni gas.

TABELLA CONTROLLI – NUOVO DPR 146/18

periodicita controllo fgas con CO2

Esempio:

Per calcolare le Tonnellate equivalenti di CO2

Si moltiplica la quantità di refrigerante, espressa in tonnellate (Kg/1000) per il GWP di 3 Kg di gas refrigerante R410 (GWP 2088):

(3/1000) x 2088 = 0,003 x 2088= 6,26 Ton-equiv di CO2

Nella tabella che segue vi abbiamo semplificato il lavoro e abbiamo fatto noi i calcoli per i gas refrigeranti più utilizzati nel campo della climatizzazione ambiente.

tabella refrigeranti e controlli fgas

Come potete vedere, la frequenza di controllo cambia in base al tipo di refrigerante e al quantitativo.

A seguito di questa variazione gli impianti soggetti al DPR 146/18 (Fgas) che devono obbligatoriamente fare i controlli sono tutti gli impianti che contengono al loro interno gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente.

Tutti gli impianti al di sotto della soglia di 5 tonnellate di CO 2 equivalente NON devono effettuare nessun controllo periodico!

Siamo nel 2019 e giustamente continuare a tenere documenti cartacei è controproducente.

Il vecchio DPR 43/12 aveva introdotto, per tutti gli impianti soggetti ai controlli periodici Fgas, l’obbligo da parte del manutentore di redigere un libretto cartaceo chiamato “registro dell’apparecchiatura”.

Questo registro aveva il compito di tenere traccia di tutto quello che succedeva sul nostro impianto di climatizzazione dal momento dell’installazione proseguendo con la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione che si effettuavano durante gli anni.

A seguito dei controlli periodici, dopo aver aggiornato il registro dell’apparecchiatura, il proprietario dell’impianto o il manutentore dovevano effettuare, una volta l’anno, una comunicazione all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Tramite apposito sito dedicato, la comunicazione online ISPRA andava a tenere traccia delle attività di manutenzione e riparazione effettuate durante l’anno per monitorare il gas refrigerante.

Adesso con il nuovo DPR 146/18 i registri dell’apparecchiatura cartacei scompariranno a favore di una nuova banca dati online che sarà messa a disposizione a partire dal 24 Settembre 2019 dalla Camera di Commercio locale.

I vecchi registri dell’apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.

A partire da tale data tutte le operazioni che coinvolgono gas refrigerante o apparecchiature che contengono gas refrigerante dovranno essere comunicate sulla banca dati della Camera di Commercio.

Operazioni come:

  • Vendita di apparecchiature o gas refrigerante
  • Installazione di apparecchiature
  • Manutenzione periodica
  • Riparazione straordinarie
  • Smaltimento e dismissione di apparecchiature.

Tutte queste operazioni dovranno essere comunicate alla banca dati della Camera di Commercio locale entro 30 giorni dalla data di intervento/vendita.

Invece la vecchia dichiarazione ISPRA, effettuata direttamente sul sito dell’ente NON ci sarà più!

La dichiarazione ISPRA sarà completamente sostituita dalla banca dati della camera di commercio dove si andrà a comunicare tutto quello che succede sul nostro impianto dalla data di installazione/vendita fino alla sua dismissione.

Nello specifico ogni volta che verrà effettuato un intervento di manutenzione, controllo perdite o riparazione il tecnico certificato dovrà registrare l’intervento entro 30 giorni nella banca dati della Camera di Commercio, comunicando questi dettagli:

a) data, se disponibile, e luogo di installazione;

b) anagrafica dell’operatore;

c) tipologia di apparecchiatura;

d) codice univoco di identificazione (matricola) dell’apparecchiatura;

e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;

f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se

le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di

controllo, riparazione o manutenzione;

h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;

i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;

l) eventuali osservazioni.

Come potete notare, il nuovo DPR 146/18, ha ampliato il campo di verifica dei gas refrigeranti includendo non solo gli interventi di manutenzione, ma si andrà a tracciare anche la vendita, l’installazione e la dismissione degli impianti contenenti gas refrigerante.

Per gli utilizzatori finali non ci sarà l’incombenza di effettuare in prima persona le comunicazioni, in quanto il DPR 146/18 impone agli operatori di settore di provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni alla nuova banca dati.

L’utente avrà invece la possibilità di scaricare e visionare i dati dei propri impianti, tramite la banca dati online.

Possiamo concludere che questa nuova normativa migliora la precedente situazione in quanto:

  • ricalibra la periodicità dei controlli,
  • migliora la tracciatura degli impianti,
  • migliora la raccolta dei dati

L’unica cosa che ci auguriamo NON succeda è il ritardo da parte delle camere di commercio nell’attuazione della messa online dalla nuova banca dati, che rischierebbe di complicare le cose!

A breve inoltre il ministro approverà una nuova legge sulle sanzioni amministrative per chi non rispetta il nuovo DPR, andando a sostituire il decreto legislativo 23/13.

N.B. Per il periodo che intercorre dal 24 Gennaio al 24 Settembre 2019 non sarà necessario effettuare la comunicazione all’ISPRA, mentre restano obbligatori tutti gli altri controlli periodici da effettuare.