D.P.R. 74/2013

Regolamento recante definizione dei criteri  genearali in materia di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione dell’acqua calda sanitaria.

In primo luogo è stabilito che il D.P.R. 74/13 si applica tal quale solo in quelle Regioni che non hanno adottato propri provvedimenti ai sensi della legislazione previgente. In caso contrario è fatto obbligo di verificare la coerenza dei propri atti con i contenuti del nuovo D.P.R. che devono essere assunti come riferimento minimo inderogabile.

In altre parole, in quelle Regioni che hanno già legiferato in materia, il D.P.R. 74/13 non è immediatamente esecutivo ma occorre che le stesse Regioni prendano atto delle nuove disposizioni e si attivino per armonizzare i propri provvedimenti ai contenuti del nuovo regolamento. Sino ad allora restano pertanto validi tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenute nella locale legislazione.

È questo il caso della Regione Abruzzo la quale, con Legge Regionale 25 giugno 2007, n. 17, ha emanato proprie disposizioni in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. In tale provvedimento si prescrive un’analisi di combustione con bollino a cadenza biennale per gli impianti domestici ed una frequenza degli interventi di manutenzione annuale a meno di indicazioni diverse rilasciate dall’installatore o prescritte dal costruttore del generatore di calore. Di conseguenza, sino a quando la Regione Abruzzo non modificherà tale provvedimento per recepire i contenuti del nuovo D.P.R. 74/13, i cittadini ivi residenti dovranno attenersi a tali indicazioni.

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