Affittuario o proprietario, chi paga la manutenzione ordinaria?

In molti ci pongono questo dubbio amletico nel momento in cui li contattiamo per fissare un appuntamento di manutenzione programmata.

Più o meno la telefonata tipo va così…

Ufficio: Buongiorno Sig.ra Rossi è la Novatec che la contatta per la manutenzione annuale della caldaia, volevamo prendere un appuntamento.

Sig.ra Rossi: No signori, io sto in affitto non tocca a me pagare la manutenzione, ci pensa il proprietario!

Ufficio: Signora guardi di solito la manutenzione della caldaia è ha carico dell’inquilino, il proprietario si occupa solo eventualmente della sostituzione della caldaia.

Sig.ra Rossi: Signorì, lei si sbaglia io non pago niente, non mi interessa sono fatti del proprietario! Arrivederci.

La manutenzione infine non verrà svolta, in quanto anche dopo aver contattato il proprietario anche lui si rifiuterà di pagarla in quanto obbligo dell’inquilino.
Normalmente dopo qualche anno da questa telefonata è solito aspettarsi la chiamata del proprietario o dell’inquilino, che molto “gentilmente” ci chiede informazioni sulle manutenzioni fatte e se è possibile recuperare i lavori non svolti a causa di un imminente controllo dei responsabili provinciali.
A seguito di ciò si scatenano liti furibonde tra inquilini e proprietari, che in sporadici casi sono finiti con avvocati di mezzo!

La questione è più semplice di quel che sembra e c’è qualcuno che ha pensato di normarla prima che il dubbio amletico facesse capolino nella nostra testa.

Gli articoli del codice civile che regolamentano i rapporti tra proprietari e affittuari sono:

art. 1575 – Doveri del locatore o proprietario

art. 1587 – Doveri del conduttore inquilino

Avendo come linea guida il codice civile possiamo definire che tutte le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell’affittuario, mentre le spese straordinarie, dovute a eventi esterni, adeguamenti legislativi, calamità sono a carico del proprietario.
Nel nostro caso quindi manutenzioni ordinarie di caldaie e climatizzatori, comprese le riparazioni dovute a seguito di guasti, sono a carico dell’affittuario.
Al contrario in caso di sostituzione dell’intero apparecchio, causa obsolescenza o adeguamento normativo, l’intervento è a carico del proprietario.

Tutti ciò che è stato spiegato pocanzi, riferito al codice civile, può però essere stabilito in maniera differente nel contratto di locazione, in questo caso si seguiranno gli accordi del contratto.

L’importante comunque è non saltare MAI la manutenzione programmata della caldaia in quanto eventuali mancanze non possono essere recuperate in seguito!

Questo perchè i controlli effettuati dagli enti provinciali si svolgono verificando l’esattezza della documentazione di almeno due anni precendenti alla data del controllo. Proprio per togliere la possibilità all’utente di recuperare le manutenzioni non effettuate e frodare i controlli.

Evita di trovarti nella situazione di essere multato!

METTI ALLA PROVA LA NOSTRA PROFESSIONALITA’!