Entra in vigore il 17 gennaio 2020, il decreto legislativo n°163/2019 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra, anche detti F-gas.
Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.
Si tratta del rispetto di normative alle quali sono tenuti tutti gli installatori, i tecnici e i manutentori degli impianti di climatizzazione in quanto sono i professionisti che maneggiano apparati contenenti i gas flurorati, molto inquinanti se dispersi nell’ambiente.
Al rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 517/2014, attuato in Italia dal decreto legislativo 146/18, sono tenuti anche i proprietari degli impianti stessi, indicati nel decreto come “operatori”.
La nuova disciplina sanzionatoria, per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati, prevede diversi casi per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni.
Andiamo a vedere nel dettaglio obblighi e multe.
L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati (https://bancadati.fgas.it), entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
I proprietari di impianti che si avvalgono per l’installazione, la manutenzione e l’assistenza di aziende o persone fisiche sprovviste di certificato F-gas sono puniti con sanzioni da 10.000 a 100.000 euro.
I proprietari di impianti che non effettuano i controlli periodici, secondo qunto previsto dal D.Lgs 146/18 sugli impianti contenenti F-gas, sono puniti con sanzioni da 5.000 a 15.000 euro.
I proprietari di impianti che rilasciano in atmosfera gas ad effetto serra, senza effettuare una riparazione entro 5 giorni, secondo quanto previsto dal D.Lgs 146/18, rischiano sanzioni da 5.000 a 25.000 euro.
Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato F-gas, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Quindi attenzione massima a tutte le offerte di vendita illegali di gas refrigerante sui vari portali di e-commerce.
Le imprese sono inoltre obbligate ad una serie di adempimenti e di registrazioni sulla Banca Dati F-Gas ogni qualvolta vendano, riparino o effettuino una manutenzione sul circuito frigo.
Chi controlla? L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.
Per evitare gravose sanzioni e perdite di tempo e denaro, ti consigliamo di controllare se il vostro installatore e il vostro manutentore di fiducia sono dotati di Patentino F-Gas a questo link: https://www.fgas.it/RicercaSezC
Altrimenti puoi rivolgerti direttamente alla Novatec, impresa e tecnici sempre certificati.
Qui di seguito una tabella riassuntiva delle sanzioni
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